Richieste di equa riparazione (Legge Pinto)
Richieste di equa riparazione (Legge Pinto) per il risarcimento del danno morale causato dalla lungaggine processuale sui ricorsi proposti al Tar Lazio Rgn. 07052/2008, 07053/2008, 07054/2008, 07055/2008, 07056/2008, 07057/2008, 07058/2008, 07059/2008, 07060/2008 e 07061/2008 e altri ricorsi intervenuti.
Questa nota è rivolta a tutti, ma riguarda in modo particolare i colleghi che hanno frequentato il corso quadriennale presso l’Istituto Superiore di Polizia.
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Caro collega,
questa nota è rivolta a tutti, ma riguarda in modo particolare i colleghi che hanno frequentato il corso quadriennale presso l’Istituto Superiore di Polizia.
Probabilmente lo saprai già ma, in caso non fossi ancora aggiornato in merito, con la presente vogliamo informarTi che nel maggio 2018, dal portale della Giustizia Amministrativa, abbiamo appreso che il Tar Lazio ha rigettato le istanze di cui all’oggetto e con loro le legittime aspettative dei ricorrenti.
Nel riservarci di analizzare e disquisire sulle ragioni di tale decisione, possiamo intanto dire con forza che il tempo passato per assumere tale negativa decisione costituisce un ulteriore ed inaccettabile nocumento non solo alle legittime aspettative di ognuno, ma all’intera categoria che il Siulp FD non intende accettare.
Il ritardo maturato in circa dieci anni di attesa, ha fatto certamente sorgere nei Tuoi confronti il diritto all’indennizzo a titolo di equa riparazione, per la lungaggine processuale (legge Pinto 24 marzo 2001 n. 89), quantificabile in un risarcimento fino a 7000 euro.
Per tale motivo, facendoci carico degli interessi dei colleghi del quadriennale, abbiamo individuato uno studio legale particolarmente esperto in simili problematiche ed al quale affidare un ricorso ex legge Pinto.
Il professionista in questione, esaminata la documentazione e considerato quanto disposto con la sentenza che ha definito il giudizio Tar presupposto, ritiene possibile ottenere un risarcimento danni che compensi la illegittima durata del procedimento.
Quanto alle condizioni economiche, si specifica che per la proposizione del ricorso ai sensi della legge Pinto e fino alla sua definizione (in ogni fase e grado di giudizio) il ricorrente non dovrà versare alcuna somma di denaro, nemmeno a titolo di fondo spese.
Solo in caso di accoglimento del ricorso Pinto e grazie all’intervento del Siulp, gli iscritti dovranno corrispondere allo studio legale solo il dieci per cento della somma liquidata dal Giudice e accreditata direttamente a favore del ricorrente.
Ti rammentiamo che la procedura è particolarmente rapida ed infatti la Corte d’Appello, in tali casi, decide in genere nell’arco di pochi mesi dal deposito del ricorso.
Allo stesso modo Ti comunico che l’adozione di tale procedura non comporta alcun rischio e infatti, in caso di eventuale rigetto della richiesta di risarcimento, tutte le spese legali, processuali e oneri derivanti da eventuale soccombenza processuale, saranno interamente a carico dello studio legale.
I colleghi che intenderanno aderire al ricorso in argomento dovranno semplicemente inviare una mail a fd@siulp.it, contenente nell’oggetto “RICORSO LEGGE PINTO”, entro il 15 novembre p.v. nella quale indicare i propri dati e riferimenti per poter essere ricontattati e ricevere le indicazioni ulteriori che si renderanno necessarie.
La data indicata non è tassativa, ma vorremmo iniziare a raggruppare il prima possibile il maggior numero di istanze, in maniera tale da avviare il procedimento in tempi rapidi.
Roma, 23 ottobre 2018
PER IL SIULP- FD
Domenico Antonio SCALI