Disciplina della dirigenza in attuazione della revisione dei ruoli della Polizia di Stato

Riportiamo il testo della lettera inviata, lo scorso 1 febbraio, al Capo della polizia Pref. Franco Gabrielli

Egregio Sig. Capo della Polizia,

con la presente vogliamo attirare la Sua attenzione su alcuni aspetti inerenti la disciplina della Dirigenza della Polizia di Stato, alla luce di quanto indicato nella circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza N. 557 /910/S.M./2.100 del 22 dicembre 2017 avente ad oggetto la “disciplina della dirigenza in attuazione della revisione dei ruoli della Polizia di Stato”.

Innanzitutto la richiamata circolare fa espresso riferimento ad un Decreto del Ministro dell’Interno concernente l’individuazione dei posti funzione anche per i Vice questori e Vice questori aggiunti e qualifiche equiparate, in assenza del quale “sarà applicata una fase transitoria, sia per l’impiego dei nuovi dirigenti. sia per la gestione della relativa mobilità di sede e di incarico”.

Peccato, però, che a distanza di oltre un anno dalla cennata circolare non si abbia ancora contezza delle modalità d’impiego dei colleghi dirigenti, i quali continuano ad espletare gli stessi incarichi senza avere alcuna indicazione  circa gli sviluppi della propria posizione nel contesto professionale in cui operano.

Ciò crea naturalmente quantomeno un po’ di confusione anche per i responsabili degli uffici e reparti presso i quali i colleghi svolgono la propria attività.

La mancanza di una specifica disciplina relativa all’impiego dei Vice Questori, Vice Questori aggiunti e qualifiche equiparate che riconosca loro la funzione esercitata, sta creando una diversificazione nello svolgimento di incarichi e responsabilità, che spesso mortifica le legittime aspettative dei colleghi.

Infatti accade che i colleghi, pur se di qualifica dirigenziale, che rivestivano l’incarico di funzionari addetti o di “responsabili” (sic!) prima dell’entrata di in vigore della normativa sul riordino delle carriere, si trovino adesso in una situazione di assoluta incertezza su compiti, responsabilità e prerogative, che certamente non giova alla loro dignità, ma nemmeno agli interessi dell’Amministrazione. E ciò nonostante nella tabella A allegata al D.P.R. 335/82 sia invece indicato con assoluta chiarezza che il personale con qualifica di Vice Questore e Vice Questore Aggiunto svolge la funzione di dirigente o vice dirigente.

E ciò si ripercuote sulla normale attività di servizio, in quanto sul territorio nazionale si assiste ad applicazioni della norma chiaramente eterogenee e quindi si va dal collega al quale viene chiesto di firmare atti con la dicitura “d’ordine del dirigente”,  a colleghi a cui non viene concessa la possibilità di pianificare nemmeno il congedo del personale dell’articolazione dell’ufficio di cui ha la responsabilità e si potrebbe continuare ancora a lungo  nell’elencare le disfunzioni che stanno mortificando le aspettative dei colleghi e che stanno vanificando il risultato che la normativa sul riordino delle carriere si proponeva di raggiungere.

Vi sono inoltre ulteriori problematiche che necessitano di un chiaro intervento risolutivo.

Ci si riferisce alla compilazione dei rapporti informativi dei dipendenti e delle relazioni dirigenziali dei colleghi.

La mancata individuazione ed assegnazione dei posti funzione di livello dirigenziale comporta infatti problematiche nella individuazione delle figure del compilatore e del firmatario dei rapporti informativi del personale dipendente , alle quali va sommata la difficoltà dei colleghi, che adesso sono tenuti a compilare la relazione dirigenziale, non solo nell’attribuire una quantificazione numerica agli obiettivi, ma anche nella semplice elencazione delle responsabilità, posto che, come cennato, molti risultano ancora inquadrati (anche nel portale Infopol) semplicemente come “addetti”.

Per tali motivi diviene più che mai urgente ed indifferibile che, anche questa fase transitoria, trovi immediata disciplina che consenta almeno uniformità di trattamento a livello nazionale.

Altro argomento per il quale è necessario richiamare l’attenzione e richiedere una chiarificazione  riguarda l’istituto del riposo compensativo per i Dirigenti della Polizia di Stato.

Difatti dalla lettura della Circolare N. 557 /910/S.M./2.100 Roma, 22 dicembre 2017, avente ad oggetto la “Disciplina della dirigenza in attuazione della revisione dei ruoli della Polizia di Stato”, si evince che i Dirigenti della Polizia di Stato “non saranno più destinatari dell’istituto del riposo compensativo”.

Ciò che appare, prima facie, in evidente contrasto con il dettato normativo di cui all’art. 286 DPR n. 170 del 2007 (recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare – quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) a norma del quale  “le ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale che non siano state retribuite possono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio”.

Detta norma infatti, risulta allo stato pienamente applicabile al personale dirigenziale della Polizia di Stato a partire dalla qualifica di Vice Questore Aggiunto, in virtù del rinvio ad essa ad opera dell’art. 45, comma 30, del d.lgs. n. 95 del 2017, al quale si fa anche richiamo nella Circolare indicata.

Nella consapevolezza della Sua consueta attenzione, si porgono cordiali saluti. 

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