Corso di formazione dirigenziale – 101° Corso Commissari Capo
Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 11 marzo al Capo della Polizia Pref. Franco Gabrielli
Egregio Sig. Capo della Polizia,
siamo costretti a richiedere la Sua attenzione su una problematica già più volte rappresentata, sia sui tavoli di confronto che direttamente al gruppo di missione da Lei individuato in merito, che attiene ad una grave sperequazione ai danni dei colleghi Commissari Capo del 101° Corso e che, ad oggi, non pare abbi trovato una idonea soluzione alle problematiche evidenziate.
Con nota del 13 febbraio u.s., inviata a mezzo web mail istituzionale, i Commissari Capo del 101° Corso sono stati notiziati dalla Scuola Superiore di Polizia, di un imminente “corso residenziale” prodromico al loro scrutinio per l’accesso alla qualifica di Vice Questore Aggiunto.
Nella suddetta nota veniva allegato, tra l’altro, “per una migliore organizzazione del periodo formativo e nella piena convinzione che la Scuola possa crescere innanzitutto da se stessa” un apposito questionario ove i futuri frequentatori sono stati invitati ad offrire “ponderate valutazioni tese ad attagliare i programmi all’approfondimento di quelle aree meritevoli di ulteriore trattazione in base all’esperienza di 6 anni di servizio”, oltre, si aggiunge, i due anni di corso di formazione alla qualifica iniziale di Commissario Capo.
Da quanto suesposto emergono evidenti perplessità in relazione ad una situazione che comporta una mortificazione delle legittime aspettative dei Funzionari della Polizia di Stato che, in corso d’opera, in spregio del percorso di carriera già maturato, e talvolta dei sacrifici personali e familiari a cui sono andati incontro, si vedono modificare in peius le prerogative di sviluppo professionale previste in modo affatto diverso all’atto dell’assunzione in servizio ed ancor prima all’atto della partecipazione alla procedura concorsuale prevista per l’accesso alla carriera dei Funzionari della Polizia di Stato.
In particolare, appare oltremodo irragionevole ed ingiustificato, se non iniquo, che siano previsti, nella fase transitoria e con una interpretazione estremamente rigida nei confronti dei colleghi già in servizio ed ormai prossimi al raggiungimento della qualifica superiore, in applicazione del riordino di cui al d.lgs. n. 95 del 2017 (entrato in vigore il 07.07.2017), 6 mesi in più per la promozione a V.Q.A. rispetto ai corsi precedenti e a quanto previsto dalla previgente disciplina per gli stessi Commissari del 101° Corso.
Invero, a fronte dei 5 anni e sei mesi sufficienti allo scrutinio aperto per merito comparativo previsti dalla precedente normativa di riferimento, si è passati agli attuali 6 anni richiesti per accedere allo scrutinio “previo superamento dell’esame di cui al Corso in oggetto”, senza prevedere, come sempre accade in occasione di norme che disciplinino riordini ordinamentali, una fase transitoria per regolamentare in modo armonico ma sicuramente diverso dalle previsioni dei precetti a regime che il riordino prevede.
Peraltro, la partecipazione a siffatto corso ed all’annesso esame finale influisce significativamente sulla graduatoria di merito, anche qui non solo in evidente riformatio in peius rispetto al passato, ma anche con un lasso di tempo estremamente anticipato durante il quale non è stato ben chiarito se le posizioni in graduatoria restino ancorate a quelle determinate dall’esame di fine corso o, se invece, le stesse possono mutare in ragione delle ulteriori e successive valutazioni (ad esempio rapporti informativi) cui i predetti saranno sottoposti sino all’acquisizione della qualifica superiore.
Il tutto in un contesto che vede allo stato la mancata attuazione sia della prevista area negoziale per la Dirigenza, sia di un giusto rinnovo contrattuale, con ulteriore evidente detrimento dello status giuridico ed economico maturato ante riordino.
Da qui una generalizzata irragionevolezza di questa prima fase dell’attuazione del riordino delle carriere, ove per alcune materie (vedi posti di funzione dirigenziale, istituti normativi ed economici ecc..) non viene disciplinata una precipua fase transitoria e contestualmente vengono assolutamente trascurati aspetti che ledono in modo evidente le legittime aspettative nonché le prerogative dei Funzionari, con evidente trattamento in peius.
Alla luce di quanto rappresentato occorre, altresì, porre altre doverose riflessioni sulla questione in esame.
In primo luogo appare opportuno da subito ribadire che il corso previsto per i Commissari Capo a partire dal 101° Corso, appare evidentemente “prodromico” allo scrutinio che interesserà siffatti Funzionari “in vista” della promozione a Vice Questore Aggiunto, nel contesto del nuovo ruolo “dirigenziale”.
Invero, l’art. 6 del novellato dpr 334 del 2000 dopo aver previsto che la promozione a Vice Questore Aggiunto si consegue per i Commissari Capo, che accedono alla carriera attraverso concorso pubblico, “mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale”, precisa al comma 2 che la stessa promozione è conferita secondo l’ordine della graduatoria dell’esame finale del corso”.
Ora, delle due l’una. O vi è un difetto di coordinamento tra i su mensionati primo e secondo comma, o il combinato disposto va esattamente inteso nel senso che la graduatoria (e quindi l’atto finale di scrutinio di merito) debba necessariamente far fede in relazione al corso ed al relativo risultato finale, rectius superamento dell’esame.
Ecco che quindi siffatto corso si pone in termini “prodromici”. Senza voler scomodare la migliore dottrina e, al fine di meglio comprendere quanto su asserito, si ponga mente alle acute argomentazioni sulla “fattispecie ad effetti prodromici”, laddove il termine prodromico indica proprio una serie di atti che precedono la realizzazione di un dato evento. Emblematico, ad esempio, è il contratto sottoposto a condizione sospensiva che è, appunto, una fattispecie con effetti prodromici. Infatti in questo caso avviene che il contratto non ha ancora effetto tra le parti per il fatto che l’evento alla base della condizione sospensiva non si è realizzato ma, nonostante tutto, il soggetto è titolare di una aspettativa e riceve una certa protezione dall’ordinamento.
Quindi anche se la fattispecie non si sia realizzata, in forza dell’effetto prodromico il soggetto comunque ha una tutela anche se minore rispetto a quella prevista per un contratto pienamente operativo.
Si registra, quindi, una perfetta simmetria con il caso in esame, laddove i Commissari Capo vedono perfezionarsi la propria graduatoria solo al termine dell’esame finale del corso di cui trattasi.
A meno di non voler considerare immaginifiche figure per cui la posizione di scrutinio e la graduatoria formatasi a seguito dell’esame del corso siano bifasici e che, quindi, quest’ultima abbia effetto solo ai fini dell’immediata promozione per poi scomparire e far riapparire una nuova posizione di scrutinio.
Ecco perché, a parere di chi scrive, si ritengono pertanto necessari appositi urgenti chiarimenti e/o accorgimenti vista la fase di correttivo aperta, al fine di evitare le distonie di cui sopra e, soprattutto, gravi penalizzazioni per interpretazioni restrittive che, escludendo una fase transitoria, anziché generare un beneficio come per tutti gli altri appartenenti all’Amministrazione, per questi colleghi si tradurrebbe in una grave sperequazione e penalizzazione.
Nella consapevolezza della Sua consueta attenzione e sensibilità su tali temi, Le inviamo la presente con la richiesta di un Suo autorevole intervento che possa trovare la migliore soluzione alle problematiche evidenziate.
Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti e sensi di rinnovata stima.