Corso di formazione dirigenziale per il conseguimento della qualifica di Vice Questore Aggiunto riservato ai frequentatori del 101° corso. Seguito.

Riportiamo il testo della lettera inviata al Signor Capo della Polizia Pref. Franco Gabrielli

A seguito della recente comunicazione ai Funzionari del 101° corso dell’ammissione al corso dirigenziale per la nomina a VQA con decorrenza gennaio 2019, diviene necessario tornare sull’argomento già affrontato con nota dello scorso 11 marzo.

La conferma dell’iter procedimentale che prevede che i Commissari Capo del 101° Corso debbano necessariamente frequentare il corso di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 per essere immessi nella prima qualifica dirigenziale, ci lascia estremamente perplessi per i motivi che saranno indicati.

E allo stesso modo non ci sembra applicabile nei loro confronti l’innalzamento dell’età per conseguire la qualifica di VQA, adesso prevista in “sei anni di effettivo servizio nella qualifica di Commissario Capo”.

E’ di assoluta chiarezza che dal 101° Corso andranno ad applicarsi le innovazioni introdotte dal D. Lgs. 95/2017, con un effetto nei confronti dei colleghi certamente non positivo, anzi ingiustamente discriminatorio rispetto alla pregressa disciplina inerente la progressione in carriera.

In particolare è palesemente iniquo ed irragionevole un sistema nel quale è previsto che, a fronte dei 5 anni e sei mesi sufficienti allo scrutinio aperto per merito comparativo previsti dalla previgente disciplina di riferimento, si passi ai 6 anni richiesti dall’attuale disciplina al fine dello scrutinio “previo superamento del corso di formazione dirigenziale, con esame finale”.

E ciò appare oltremodo ingiustificato, in termini di diritto e fatto, se solo si considera il corretto regime transitorio applicato per i Funzionari dei Corsi precedenti e, a maggior ragione, in considerazione di quanto previsto dal comma 24 dell’art. 45 del D.lgs. n. 95 del 2017 laddove è statuito expressis verbis che “i concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto per il reclutamento di personale nei ruoli delle amministrazioni di cui al presente decreto sono espletati secondo le procedure vigenti in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto e i vincitori conseguono la nomina secondo le disposizioni vigenti prima di quest’ultima data”.

In estrema sintesi si è giustamente previsto un regime transitorio per i partecipanti ai concorsi in atto, ma non ci si è preoccupati di prevedere le stesse tutele ai Funzionari già in servizio all’atto dell’entrata in vigore della normativa che va a modificare le regole di progressione in carriera.

Ed allora appare quanto mai necessario, per evitare ingiuste differenziazioni, prevedere una fase transitoria che disciplini specificamente la progressione in carriera dei Colleghi che erano già in servizio il 7 luglio 2017 ( e quindi non solo il 101°Corso) o che, più semplicemente, nei loro confronti trovi applicazione, per analogia, quanto indicato dall’art.45 comma 24 D.Lgs. 95/2017.

Parimenti, nonostante le difficoltà legate alla novità, se si possono comprendere le motivazioni che hanno indotto ad anticipare alla prima qualifica del ruolo dirigenziale il corso in precedenza riservato ai promossi alla qualifica a Primo Dirigente, perché risponde ad esigenze di concretezza ed efficienza dell’azione amministrativa che induce l’Amministrazione a formare (peraltro con un corso di cui non si conoscono ancora i contenuti) dei Funzionari che accedono al ruolo Dirigenziale, ciò che veramente non si comprende è la necessità di un esame finale che vada a rivedere la graduatoria.

Premesso che non è ancora chiaro se questi colleghi, quando saranno promossi Primo Dirigente dovranno comunque frequentare un nuovo corso di formazione dirigenziale, con conseguente esame finale e nuova formazione della graduatoria, appare legittimo il sospetto che la frequenza di questo primo corso possa, di fatto e conoscendo i gangli dell’Amministrazione, annullare con il “profitto” che scaturirà sui banchi di scuola tutti i sacrifici e i rendimenti, tassativamente oggettivi perché non viziati da punteggi aggiuntivi come quelli che vi sono nel consiglio di amministrazione, che questi Colleghi hanno dimostrato e sostenuto nel loro percorso professionale.

L’impressione che se ne ricava è quella che l’Amministrazione voglia, di fatto, crearsi una modalità discrezionale per modificare i meriti dei singoli al pari di quanto accade con il richiamato punteggio discrezionale.

Per questo, Sig. Capo della Polizia, conoscendo la Sua sensibilità e attenzione su tutto ciò che può provocare sperequazioni o mortificazioni gratuite al nostro personale, Le rivolgiamo un accorato invito perché un Suo autorevole intervento possa risolvere questa vicenda, che ai più potrà apparire un dettaglio, ma che rappresenta, invece, una occasione che l’Amministrazione non può perdere per dimostrare ai Dirigenti di Polizia la necessaria considerazione e la giusta attenzione nella valutazione dei loro titoli e requisiti in modo più oggettivo possibile.

In tale senso siamo a richiedere un incontro con la S.V. per un approfondimento dello specifico argomento ed al fine di enucleare quanto da una fredda nota potrebbe non cogliersi.

Con i consueti sentimenti di rinnovata stima.

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